Il 27 febbraio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il nuovo Regolamento (UE) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.
Tali pratiche, generalmente chiamate di geo-blocco o geo-blocking, consistono nell’impedire all’utente di uno Stato Membro di acquistare servizi o beni online offerti da un fornitore con sede in un altro Stato Membro. Spesso il geo-blocking include anche pratiche quali il re-indirizzamento automatico degli utenti ad un altro sito web dello stesso o di un altro fornitore con sede nello stesso Stato Membro dell’utente, ed il rifiuto di consegna o pagamento in base alla posizione o al luogo di residenza dell’utente.
Il nuovo Regolamento, che sarà applicabile una volta trascorsi 9 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta in data 2 marzo 2018 (GUUE L 60I del 02.03.2018), mira a garantire la parità di accesso ai beni e ai servizi indipendentemente dallo Stato Membro in cui tali beni e servizi vengono richiesti. In particolare, il nuovo Regolamento proibirà il blocco, la limitazione dell’accesso o il re-indirizzamento senza l’assenso del cliente ad una versione alternativa di un’interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento.
Inoltre, i commercianti non potranno applicare prezzi discriminatori ai consumatori:
- nella vendita di beni che dovranno essere consegnati in uno Stato Membro in cui il commerciante offre la spedizione o che vengono ritirati in un luogo specifico concordato con il cliente;
- nella vendita di servizi forniti elettronicamente, come il cloud computing;
- nella vendita di servizi che i consumatori ricevono nel luogo in cui opera il commerciante, tra cui il pernottamento in un hotel, il noleggio di un’auto o la partecipazione ad un evento sportivo.
Il Regolamento non prevede l’armonizzazione dei prezzi. Di conseguenza, i commercianti resteranno liberi di fissare i prezzi, purché in maniera non discriminatoria. Viene inolre introdotto un divieto di discriminazioni ingiustificate in relazione ai metodi di pagamento. Ciò comporta che i commercianti non potranno applicare condizioni di pagamento diverse per motivi di nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento.
Il campo di applicazione del nuovo Regolamento non comprende l’ampio e importante settore dei contenuti digitali protetti da copyright e diffusi attraverso Internet, come il download di e-book, lo streaming di musica o i videogiochi online. Anche ulteriori servizi, come quelli audiovisivi, finanziari, dei trasporti (in particolare per quanto riguarda la vendita di biglietti per il trasporto passeggeri), della sanità e dei servizi sociali sono esclusi dal suo campo di applicazione. La Commissione dovrà valutare, entro due anni dall’entrata in vigore del Regolamento, se estendere il suo campo di applicazione ad altri contenuti protetti da copyright e forniti per via elettronica.
Per maggiori informazioni sul geo-blocking e sul processo che ha condotto all’adozione dell’attuale Regolamento, si rinvia alla nostra precedente analisi “Cross-border online sales restrictions and geo-blocking in the European Union. The new regulation is making steady progress” disponibile al seguente LINK.
Davide Scavuzzo